15 marzo 2007

IL TESTAMENTO BIOLOGICO

Negli ultimi due anni circa si è cominciato a parlare più frequentemente -anche se purtroppo a fasi alterne- di testamento biologico ed eutanasia. Nel marzo del 2005 l’ex ministro Umberto Veronesi ha suscitato scalpore per aver dichiarato pubblicamente che intendeva battersi per l’affermazione in Italia del testamento biologico. Il testamento biologico ha già valore legale in alcuni paesi ed è una forma di limitazione della legittimazione dei trattamenti sanitari o per meglio dire, il rifiuto all’accanimento terapeutico. La Fondazione Veronesi, e i giuristi che ne fanno parte, si erano offerti di fare da garanti delle volontà di coloro che, nel pieno delle proprie facoltà mentali, avesse voluto sottoscrivere un documento in cui veniva chiaramente espressa la scelta in caso di un eventuale accanimento terapeutico. Da allora ben poco è cambiato e a tutt’oggi non esiste una legislazione specifica in materia. Un piccolo passo si è fatto però quando nell’aprile del 2006 il Consiglio Nazionale Forense espresse parere favorevole alla redazione del testamento biologico in forma di scrittura privata raccolta –a titolo gratuito- dall’avvocato, dal notaio, dal medico o dal mandatario, anziché effettuato per atto di notaio. Dal canto loro anche i notai attraverso il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato negli ultimi mesi del 2006 hanno dichiarato di essere disponibili a raccogliere i testamenti biologici autenticando la firma del depositante e iscrivendo le disposizioni anticipate nel registro generale del Notariato al quale per via telematica sono collegati oltre 5000 professionisti d’Italia.

Ma il “problema” del testamento biologico non è di facile risoluzione né di facile discussione, non soltanto per i suoi aspetti legali ma anche per gli aspetti etici che lo riguardano. I sostenitori dell’ istituzione di un registro dei testamenti biologici, e chi vi scrive lo è, prendono come riferimento giuridico il principio di autodeterminazione e l’autonomia individuale. I contrari invece affermano la sacralità e l’inviolabilità della vita (ossia Dio dà la vita e Dio la toglie). Ma allora cosi facendo si verrebbe in contrasto con il concetto di laicità dello Stato: infatti chi dice che tutti i cittadini appartenenti ad uno stato abbraccino tutti la stessa fede religiosa? E’ giusto quindi porre limiti a tutti indiscriminatamente? Perchè una persona non potrebbe, nel pieno delle proprie facoltà mentali, decidere anticipatamente di non volere un accanimento terapeutico in caso di grave infermità fisico-psichica? E’ anche altrettanto vero che non tutti i medici potrebbero essere d’accordo, ma in questo caso non potrebbe esserci una distinzione tra chi lo è e chi non lo è come è stato negli anni passati nel caso degli antiabortisti?

Molti confondono gli argomenti riguardanti il testamento biologico e l’eutanasia, quindi è bene fare una netta distinzione tra loro. Mentre la prima è la decisione presa anticipatamente dall’eventuale futuro malato di non voler proseguire la propria vita senza quel minimum di dignità personale, l’eutanasia è la decisione cosciente e presa sul momento di un malato che ha deciso di porre fine alla propria esistenza a causa di sofferenze insopportabili o per gravi menomazioni fisiche. Ovviamente bisognerebbe prendere in esame i vari possibili casi che potrebbero presentarsi e non fare di tutta l’erba un fascio. In tal proposito Paolo Cendon (docente all’Università di Trieste) ha illustrato una possibile suddivisione dei casi che ritengo un interessante punto di partenza:

E la distinzione più congrua, in linea di principio, sembra essere allora quella fra tre ambiti possibili:
[a] area del morente che soffra atroci dolori fisici, non fronteggiabili né attenuabili in alcun modo - comunque non quanto occorrerebbe, o non abbastanza risolutamente e stabilmente; in ogni caso, non nel rispetto di un minimum di decenza esistenziale, antropologica;
[b] area del morente le cui propensioni autolesive appaiano mosse da fattori eminentemente mistico/ideologici; la persona in difficoltà non prova – questa volta - dolori somatici degni di nota, non soffre in tutti i casi oltre misura; per ragioni più o meno “elette” (di tipo filosofico, religioso, politico, etico, culturale, etc.) desidera però venga ugualmente posta fine alla sua vita;
[c] area del morente il quale, pur non accusando seri dolori al corpo, versi tuttavia in condizioni di grave degrado fisico-psichico: deformazioni, sudditanze crescenti, piccole e grandi vergogne, disfacimenti in vita, umiliazioni senza sosta: la giornata come un calvario incessante, sempre meno dignitoso e sopportabile.
Ecco allora le direttrici da seguire. Non già la ricerca di un pacchetto disciplinare a senso unico, fisso e immutabile per qualsiasi cliente. Diverse fra loro - secondo che a presentarsi sia l’uno oppure l’altro, dei crinali indicati - dovranno essere le ipotesi statutarie cui far capo, riguardo ai singoli infermi, di fronte a una domanda di morte anticipata
”.
L’argomento è vasto e sicuramente necessita un approfondimento serio ma non può di certo essere ignorato o continuamente rimandato solo perchè delicato.

Chi volesse approfondire la materia, consigliamo la lettura degli articoli redatti da Paolo Cendon e liberamente consultabili sul sito www.infoleges.it o la lettura del libro “Verso il testamento biologico – Profili di diritto e bioetica nella direttive anticipate di trattamento” uscito nelle librerie nel novembre 2006 ma anche gratuitamente scaricabile dal sito della Fondazione Veronesi - www.fondazioneveronesi.it -. Sul sito della Fondazione è inoltre disponibile un modulo per il testamento biologico. Sia ben chiaro però che secondo la legislazione attualmente vigente in Italia, le dichiarazioni non saranno vincolanti sotto il profilo giuridico per il medico, ma nel caso fossero disattese obbligheranno il curante a renderne conto al fiduciario ovvero alla persona indicata nel documento quale garante dell’attuazione delle volontà.

Antonino Marsala

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